L’Art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La richiesta può essere presentata:
- nel Comune di residenza di uno dei coniugi;
- nel Comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio civile;
- nel Comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio religioso.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.